PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È definito «partenariato locale di pubblico interesse» un gruppo stabile di istituzioni locali, di enti e di soggetti pubblici, pubblici-privati e privati che concorrono e cooperano allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio di una provincia.

Art. 2.

      1. Possono aderire a un partenariato locale di pubblico interesse le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le università degli studi, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti e gli enti di ricerca, le fondazioni, gli enti morali e religiosi, i consorzi, le società di capitali e di persone, le associazioni, le organizzazioni non governative e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 3.

      1. Il partenariato locale di pubblico interesse è costituito mediante scrittura privata con firme autenticate ed è composto da un minimo di tre soggetti aderenti.
      2. All'atto della costituzione, i soggetti aderenti al partenariato provvedono a nominare il soggetto capofila e a stabilire l'ammontare del singolo conferimento in conto al fondo capitale che non può essere in totale inferiore a 10.000 euro.

Art. 4.

      1. All'atto della costituzione del partenariato di cui all'articolo 3, comma 2, il

 

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soggetto capofila provvede a nominare la persona fisica che assume la rappresentanza legale del partenariato locale di pubblico interesse e a fissare i poteri di amministrazione alla stessa delegati.

Art. 5.

      1. Il partenariato locale di pubblico interesse non può perseguire fini di lucro e ad esso si applica la normativa contabile e fiscale vigente per le associazioni senza fini di lucro.

Art. 6.

      1. Entro due mesi dalla costituzione del partenariato locale di pubblico interesse, il rappresentante legale nominato ai sensi dell'articolo 4 ha l'obbligo di presentare istanza di accreditamento presso l'ufficio competente dell'amministrazione provinciale del territorio entro il quale ha sede legale il soggetto capofila.
      2. L'istanza di accreditamento di cui al comma 1 è valutata da una apposita commissione permanente nominata dal presidente della giunta provinciale competente, la quale si esprime sull'accoglimento o sul rigetto della medesima istanza entro e non oltre due mesi dalla sua data di deposito.

Art. 7.

      1. Sono cause di rigetto dell'istanza di accreditamento presentata ai sensi dell'articolo 6:

          a) la mancata costituzione del partenariato locale di pubblico interesse nei modi e nelle forme previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6;

          b) l'esistenza di situazioni di commissariamento, di liquidazione coatta amministrativa o di procedure fallimentari;

 

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          c) l'esistenza di condanne penali in capo ad uno o più rappresentanti legali di uno dei soggetti aderenti;

          d) la mancanza della sede legale di uno o più soggetti aderenti all'interno del territorio della provincia presso cui è stata depositata l'istanza di accreditamento.

Art. 8.

      1. Presso ogni amministrazione provinciale è istituito il registro dei partenariati locali di pubblico interesse, al quale sono iscritti i partenariati accreditati ai sensi dell'articolo 6.

Art. 9.

      1. I partenariati locali di pubblico interesse accreditati ed iscritti nei registri provinciali di cui all'articolo 8 possono ricevere dalle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, affidamenti diretti per la realizzazione di servizi di particolare interesse per il territorio e per la collettività nel limite di 100.000 euro per ogni singola commessa e fino ad una concorrenza massima annuale di 500.000 euro per ogni singolo partenariato locale di pubblico interesse.